Lo statuto

ART. 1 - È costituita un'associazione denominata "GRUPPO DELL'AMICIZIA".

ART. 2 - L'associazione ha sede in Arzignano (Vicenza) - via Venezia n. 6/bis.

ART. 3 - Il Gruppo, già operante dal 1981, si interessa di studiare, prevenire ed agire nel campo dell'emarginazione, in particolare si occupa delle attività socio-ricreative, culturali, ludiche a favore di soggetti portatori di handicap per il loro recupero personale e inserimento sociale.

ART. 4 - Il Gruppo intende collaborare con tutte le Istituzione socio-assistenziali pubbliche quali: Comune, ULSS, Provincia, Regione, ecc., nonché con quelle private.
Tale collaborazione non deve intendersi come dipendenza da nessuna istituzione; il Gruppo agisce in piena autonomia di principi e di scelte operative.

ART. 5 - II Gruppo è aperto a qualsiasi individuo che voglia prestare la propria opera gratuitamente e con spirito di fraternità e solidarietà; esso è perciò aperto a tutte le persone di buona volontà, senza esclusione di età, sesso, razza, religione e opinioni filosofiche e politiche; purché disposte ad operare nello spirito sopra esposto.

ART. 6 - II Gruppo non ha fini di lucro: i mezzi che avrà a disposizione per elargizioni di persone e di Enti pubblici e privati saranno totalmente impiegati per lo svolgimento delle attività e per le strette necessità organizzative.

ART. 7 - L'adesione al Gruppo avviene tramite sottoscrizione di apposita domanda di ammissione.
Chi viene meno allo spirito e alle indicazioni del Gruppo, si autoesclude dallo stesso.
Le dimissioni avvengono o perché l'interessato si ritira dall'associazione o perché il Comitato Coordinatore prende atto dell'autoesclusione di qualche membro per inadempienza al presente Statuto o per assenza ingiustificata e prolungata oltre I quattro mesi.

ART. 8 - La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

ART. 9 - Tutti i componenti formano l'Assemblea del Gruppo.
All'Assemblea spetta la nomina del Comitato Coordinatore, che sarà eletto a maggioranza dei componenti e sarà composto da un minimo di sette a un massimo di undici membri, tra i quali l'Assemblea stessa eleggerà, nella forma che riterrà più opportuna,  il Presidente nonché uno o più Vice Presidenti, provvedendo pure ad eleggere il Segretario, il Tesoriere e i Consiglieri, previa  decisione sul numero dell'Assemblea medesima.

ART. 10 - All'Assemblea spetta il compito di approvare i bilanci di esercizio, di approvare, sviluppare e dar corso al programma proposto dal Comitato Coordinatore nonché discutere e risolvere i problemi inerenti all'attività del Gruppo e indicati dal Comitato stesso o dai Componenti il Gruppo.

ART. 11 - L'Assemblea del Gruppo si riunirà periodicamente e almeno una volta all'anno.

ART. 12 - Il Comitato Coordinatore resta in carica per tre anni a partire dalla data dell'atto costitutivo e i suoi membri potranno essere rieletti.

ART. 13 - Al Comitato Coordinatore spettano i seguenti compiti:
a) la proposta del programma delle attività;
b) il collegamento con le Istituzioni, sia pubbliche che private;
c) la verifica del lavoro svolto dal Gruppo;
d) la proposta al Gruppo di modifiche dell'attività, suoi aggiornamenti e nuove iniziative.

ART. 14 - Fermo restando che ogni membro dell'associazione è responsabile personalmente del funzionamento del Gruppo stesso, al Presidente del Comitato, o a chi ne fa le veci, spetta la rappresentanza del Gruppo con firma libera per l'esecuzione delle attività nei confronti dei terzi sia Istituzioni pubbliche che private, con ogni facoltà al proposito.
In caso di suo impedimento, esso verrà sostituito, disgiuntamente, dal Vice Presidente.

ART. 15 - Al Tesoriere spetta il compito di tenere il registro della contabilità, predisporre il bilancio di esercizio e provvedere ai pagamenti nelle forme più idonee.
Il Segretario ha il compito di redigere i verbali nonché quanto serve alla documentazione di tutte le attività.

ART. 16 - II Comitato Coordinatore si riunirà secondo le necessità e comunque almeno una volta all'anno.

ART. 17 - Qualora in caso di scioglimento dell'associazione sussistessero dei fondi disponibili, essi saranno devoluti interamente a iniziative conformi allo spirito del presente Statuto.

ART. 18 - Per quanto qui non contemplato, vengono richiamate e si intendono valide le disposizioni del Codice Civile e di eventuali leggi speciali in materia di associazioni non riconosciute.